LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La mediazione – procedura alternativa alla giustizia ordinaria – consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii. e può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Aosta è iscritto al n. 380 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione si può distinguere in:
- obbligatoria: quando insorge una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di andare in giudizio;
- delegata: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento del tentativo di mediazione;
- per clausola contrattuale: quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- facoltativa: scelta su libera iniziativa di una parte per ogni altra controversia vertente su diritti disponibili.
MEDIAZIONE TELEMATICA E INCONTRI DA REMOTO
Per lo svolgimento degli incontri da remoto, l’Organismo di mediazione si avvale della piattaforma EasyProcess di Unimatica Spa.
La partecipazione da remoto è garantita alle persone fisiche che siano in possesso di dispositivo di firma digitale (c.d. token) oppure di credenziali spid.
Per lo svolgimento di un incontro da remoto occorre comunicare all’Organismo i seguenti dati obbligatori di ogni persona fisica (sia parte che Avvocato) che deve partecipare all’incontro:
- codice fiscale;
- indirizzo email valido;
- numero di cellulare.
In assenza dei dati sopra elencati l’Organismo non può attivare il collegamento da remoto.
Ogni partecipante dovrà collegarsi tramite il proprio personale link di accesso.
Coloro che parteciperanno utilizzando il computer e il token (chiavetta) dovranno di scaricare prima dell’incontro sul proprio dispositivo il software UniletApp.
Coloro che vorranno partecipare utilizzando il telefono cellulare potranno scaricare dal proprio APP Store l’applicazione Jitsi Meet; in questo caso la firma digitale potrà avvenire solo tramite SPID
INCENTIVI FISCALI PER LA MEDIAZIONE
Esenzione dall’imposta di registro fino a €. 100.000,00
L’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino al valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.
Crediti di imposta per la parte in mediazione
La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi attribuito un credito di imposta nelle seguenti misure:
- fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a €. 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo); questo incentivo viene riconosciuto a tutte le mediazioni (obbligatorie, demandate e volontarie);
- fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio avvocato in caso di accordo conciliativo (ridotto a €. 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali; questo incentivo viene riconosciuto soltanto alle mediazioni obbligatorie e demandate;
- fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro; questo incentivo viene riconosciuto soltanto alle mediazioni demandate dal giudice.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Al fine di vedersi attribuito il credito d’imposta, la parte deve presentare una domanda esclusivamente tramite la piattaforma digitale ministeriale e usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale.
La richiesta va presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.
Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La Riforma Cartabia ha introdotto con l’art. 15 bis del d. lgs 28/2010 il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti in cui la mediazione è condizione di procedibilità ( casi previsti dall’ articolo 5, comma 1del d. lgs 28/2010) nei casi in cui sia raggiunto l’accordo di conciliazione.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione, le spese di avvio e le indennità di mediazione non sono quindi dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.



